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Senato

Il Senato federale del Lombardo Veneto è stato istituito con la legge n.1 del 5 luglio 2012 di cui si riporta  l’estratto :

Titolo 2, Capo 8 – Senato Federale

1. Il Senato federale del Lombardo-Veneto è composto da non più di 200 membri, e comprende i delegati delle Assemblee nazionali, i 3 presidenti dei Tribunali Nazionali, i ministri del Governo, il capo di ciascuna Alta Autorità, gli altissimi funzionari dello Stato, e, sulla base della legge votata dal Senato stesso, i cittadini fra i più capaci e i meritevoli in numero non inferiore al 15% dei senatori.
2. Le Assemblee Nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con proprio metodo, distaccano nel Senato federale un membro ogni 200.000 residenti arrotondati per eccesso.
3. Il mandato di Senatore federale dura un massimo di 2 anni, rinnovabile una sola volta continuativa.
4. Il Senato è presieduto dal capo del governo federale e vota a maggioranza assoluta dei presenti. Il Senato nomina fra i suoi membri 3 vicepresidenti.
5. Il Senato federale nomina 3 suoi membri a consiglieri del Governo federale che per un massimo di 6 mesi parteciperanno alle sedute del governo con pieno titolo di voto. Ogni 4 mesi il Senato sostituirà almeno un consigliere nel governo, potendo rinnovare la carica del consigliere per non più di 2 volte consecutive e comunque non più di 5 volte in 5 anni.
6. Il Senato può regolamentare l’azione degli apparati di sicurezza federali e controllarli a mezzo di speciali commissioni che relazionano annualmente al governo e alle assemblee nazionali. Gli organi di sicurezza federale non interferiscono sulle competenze dei singoli autogoverni.