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Governo federale

Il Governo  federale del Lombardo Veneto è stato istituito con la legge n.1 del 5 luglio 2012 di cui si riporta  l’estratto :

Titolo 2, Capo 7 – Governo Federale

1. Il Governo Federale rappresenta legalmente il Lombardo-Veneto nei rapporti internazionali.
2. Il Governo Federale è composto dal presidente, dai ministri, e dai delegati del senato al governo.
3. Il presidente del governo è nominato dal voto di almeno 2/3 dei senatori in carica. Il mandato del Presidente del Governo non è soggetto a scadenza. Almeno un decimo dei senatori in carica può richiedere una nuova votazione o la sua sostituzione. Il regolamento del Senato stabilisce le modalità di presentazione della mozione di rinnovo del presidente.
4. Il presidente del Governo sceglie liberamente i ministri, ma il senato ha diritto di veto.
5. Il Governo Federale dispone di un apparato di sicurezza regolato dalla legge federale e costituito al 75% dai delegati dei Governi nazionali. L’apparato di sicurezza federale non interferisce sulle competenze dei singoli autogoverni
6. Il Governo Federale non può menomare il proprio territorio o quello del Popolo Veneto se non a seguito di un referendum svolto in tutto il territorio statuale nel quale tutti i cittadini del popolo interessato abbiano potuto votare liberamente e secondo norme emanate in pieno autogoverno internazionale. Questa norma non può essere modifica se non attraverso un referendum in pieno autogoverno di tutto il Lombardo-Veneto.