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Anagrafe

L’iscrizione all’anagrafe è  l’ atto di dichiarazione della propria nazionalità.  Senza l’iscrizione anagrafica, anche se si è Veneti, Insubri o Mantovani, non si è legalmente riconosciuti da nessuno.   Se non si è cittadini legalmente riconosciuti non si ha diritto di voto e di elezione agli organi nazionali.

Per iscriversi occorre :
1) scaricare il modello unico di iscrizione alla anagrafe nazionale veneta, lombarda, mantovana (clicca) OPPURE il modello di iscrizione ad una anagrafe del Lombardo-veneto con domanda di carta di identità
2) compilare il modulo indicando un documento di riconoscimento , e firmarlo
3)  accompagnare il modulo dalla copia del documento di riconoscimento usato
4) consegnare il modulo e la copia con uno dei mezzi seguenti:
–  per email, tramite scansione o foto  all’indirizzo  anagrafe@lombardo-veneto.net
–  per fax al numero 02 700 445 479
– con smarthphone , facendo una foto e spedendola per email
– con smarthphone , con l’applicazione “camscanner”  e spedendo il pdf per email
–  per posta all’indirizzo indicato nel modulo
– consegnando il modulo ad un  funzionario legalmente nominato(in tal caso basta                   esibire il documento e il modulo firmato)

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Note legali sull’anagrafe Lombardo-Veneta.

Il Lombardo-Veneto è uno stato sovrano occupato. Le sue Istituzioni nascono dalla sovranità del popolo veneto che dopo aver autodeterminato proprie Istituzioni nel 1999 , le ha fatte successorie del Lombardo-Veneto nel 2006, e le ha rese federali nel 2012.

Con la legge n.1 del 5 luglio 2012 le 3 nazioni del Lombardo-Veneto (Lombardi, Veneti e Mantovani) hanno ciascuna una propria anagrafe nazionale indipendente, che censisce i cittadini di ciascuna nazione. La cittadinanza dà diritto al voto  per la rispettiva assemblea rappresentativa.

Con la riforma  (Titolo 2, Capo 3 – “Anagrafi nazionali e cittadinanza lombardo-veneta”)

1. L’anagrafe del Popolo Veneto resta l’anagrafe identificativa dei soli cittadini di nazionalità veneta.
2. Vengono istituite l’ Anagrafe del Popolo Lombardo e l’Anagrafe del Popolo Mantovano che temporaneamente applicano per le rispettiva nazionalità criteri di nazionalità analoghi a quelli applicati dall’Anagrafe del Popolo Veneto.
3. Ciascuna assemblea nazionale ha diritto di determinare i propri criteri di nazionalità e cittadinanza fatta salva l’approvazione delle altre assemblee nazionali e del Senato.
4. Non è ammessa la revisione dei criteri di nazionalità quando questo fa aumentare i cittadini di quella nazione di un numero superiore al 10% ogni 5 anni e comunque la variazione dei criteri di nazionalità non entra in vigore se non è trascorso almeno 1 anno dalla loro emanazione.
5. Una comunicazione continua verrà attuata fra le anagrafi nazionali riguardo ai cittadini delle singole nazionalità appena le condizioni renderanno sicura la condivisione dei dati
6. Sono cittadini del Lombardo-Veneto i cittadini iscritti ad una anagrafe nazionale (veneta o lombarda o mantovana).
7. La cittadinanza del Lombardo-Veneto si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza di ciascuna nazionalità.
8. Il Governo Federale ha diritto di ottenere dalle anagrafi nazionali sommari dati statistici sulla numerosità degli iscritti.